Attenzione al CITES

Ricercatore inglese multato per contrabbando di orchidee – la notizia è datata Luglio 2007

Un importante scienziato è stato arrestato per contrabbando di oltre 100 piante di orchidee botaniche, dovrà pagare più di 100.000 sterline inglesi.
Si tratta del ricercatore farmaceutico Dr. Sian Lim, di 33 anni. Ha importato illegalmente in Inghilterra alcune orchidee rare, provenienti dalla Malesia sua patria di origine.
Questo comportamento si configura come fenomeno ricorrente fra gli orchidfili, ed è noto come ‘orchidelirium ‘, uno dei tanti aspetti del commercio illegale che minaccia l’estinzione in sito, di molte specie di orchidee.
Fra le piante sequestrate al Dr. Siam Lim è stata recuperata una specie che cresce solo in piccole quantità in una zona remota del parco nazionale di Sarawak – Malesia.
Altre sei piante – le più spettacolari del bottino – sono così rare che praticamente si stanno estinguendo in natura: la specie può essere trovata solo sulle pendici del monte Kinabalu sull’isola del Borneo.
Inoltre, due piante del gruppo sequestrato sono state scoperte solo nel 1997 nell’isola indonesiana di Sulawesi e sono già considerate estinte a causa della raccolta illegale. La loro rarità è tale che l’esperto del Kew Garden, incaricato alla classificazione ha ammesso di non averle mai viste prima.
Il Dr Lim è un collezionista di orchidee molto noto negli ambienti orchidofili internazionali, coltiva orchidee rare i due serre sistemate nel giardino della sua residenza di Putney, a sud ovest di Londra.
Era il 2 giugno 2004, quando gli ufficiali della dogana dell’aeroporto Heathrow, aprendo i bagagli del Dr Lim di ritorno da un viaggio in Malesia, hanno scoperto le orchidee, in quell’occasione egli dichiarava di aver raccolto 13 esemplari , ma non per scopi commerciali.
Il sequestro è avvenuto nell’aeroporto di Heathrow, il Dr. Lim in totale aveva con se 126 gli esemplari, tutti inclusi in “categoria A” del CITES, la cui commercializzazione è vietata.
Il Dr. Lim è stato arrestato nel 2006 ed ha scontato 4 mesi di carcere a “Isleworth Crown Courted”.
La sentenza del tribunale ha ordinato al Dr. Lim il pagamento di 110.331 sterline inglesi, quale ipotetico ricavo di un eventuale commercio delle piante sequestrate, oltre al pagamento 15.000 sterline per le spese sostenute dagli esperti del Kew Garden.
Qualora il Dr. Lim non intenda pagare dovrà scontare altri 3 anni di carcere.

Nota:
L’Italia ha aderito alla convenzione CITES , pertanto, dato per scontato che le importazioni e le esportazioni di orchidee sono regolate da apposite procedure doganali, la detenzione di specie incluse in appendice “A” del CITES (quasi tutte le specie di Paphiopedilum ad esempio) è soggetta a quanto previsto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente 8 gennaio 2002 – che prevede la tenuta di un “Registro di detenzione” per – chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo…
Da ciò si può dedurre che la detenzione di specie incluse in appendice “A” per mero scopo amatoriale non preveda l’obbligo della tenuta del registro in oggetto.
Scritto questo, in casi di acquisto di specie incluse in appendice “A”, ritengo comunque utile farsi fare una dichiarazione dal venditore, che ne certifichi la provenienza (il venditore, una volta ceduta la pianta deve spuntarla dal suo registro) .

16 pensieri su “Attenzione al CITES

  1. Massimo M.

    Mi è giusto venuta in mente un’altra domanda:

    se sono il commerciante Pinco Palla e alla fine di una fiera in Italia (non necessariamente MPC, maliziosi!!!) acquisto in stock piante (sia in appendice I che II) di venditori extraeuropei che le hanno regolarmente importate in Italia per la mostra, le inserisco nel mio catalogo e le vendo, io che sono l’acquirente come mi devo comportare?? Devo richiedere qualche certificato al venditore e come mi posso comportare in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza??
    Forse mi sto addentrando in un ginepraio o la risposta è più semplice di quanto si pensi??

    Ciao
    Massimo

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  2. Massimo M.

    Giusto per fugare ogni dubbio poniamo tre esempi:

    1) acquisto due piante da un venditore europeo, una inclusa nell’appendice I ed una inclusa nell’appendice II;

    2) acquisto due piante da un venditore extraeuropeo una inclusa nell´appendice I ed una inclusa nell’appendice II;

    3) ricevo da un’amico collezionista due piante, una inclusa nell´appendice I ed una inclusa nell’appendice II;

    Cosa prevederebbe la normativa nel caso io decidessi:

    1) di esporre la/le piante ad una mostra;
    2) di dividere la/le piante e di vendere la divisione online;
    3) di dividere la/le piante e di cedere la divisione ad un amico collezionista.
    4) semplicemente detenere la/le piante.

    Ciao
    Massimo

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  3. Alberto_g

    Ho inviato i miei dubbi alla segreteria del sito di cui ho dato il link. Questa la risposta:

    “Ricordandoti che le piante in appendice 1 allegato “A” sono quelle
    raccolte in natura, per la loro detenzione, cessione o altro impiego
    che sia riferibile alla vendita è assolutamente necessario disporre
    di un documento che possa certificarne:

    1) l’acquisizione pre-cites, ossia in data precedente alla sua
    inclusione nella lista della cites
    oppure
    2)documento di autorizzazione straordinaria rilasciata da opportuna
    istituzione riconosciuta a livello internazionale per “finalità di
    studio e ricerca di importanza riconosciuta”.

    Dato che anche il semplice privato può vendere piante liberamente, entro un limite di 10.000 euro (altrimenti è necessaria la sua regolarizzazione dal punto di vista fiscale), chiunque può essere perseguito dal momento che espone tale pianta senza documenti, dato che tale esposizione (mostra oppure foto su internet) può sempre ritenersi legato ad una ipotetica attività commerciale.

    Per le piante in appendice II, è necessario che esse lo siano
    davvero, e per essere riconosciute tali deve essere possibile
    dimostrare che appartengono a specie elencate nell’appendice 2, oppure che appartengono a specie di appendice I ma propagate artificialmente, e quindi di allegato “B”. In questo secondo caso è necessario che sia stata redatta una dichiarazione che ne attesti tale natura da parte di un funzionario preposto alla certificazione.

    I Paphio in commercio ricadono tra le piante incluse nella postilla
    relativa alle orchidee, che esclude dalla cites le propagazioni
    artificiali.”

    Ciao
    Alberto

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  4. Alberto

    E che dire delle specie estinte che sono presenti nelle collezioni ? almeno queste si sono salvate e sopratutto queste vanno riprodotte e scambiate più di altre per salvaguardarle ancor di più. Ciao Alberto

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