Ricercatore inglese multato per contrabbando di orchidee – la notizia è datata Luglio 2007
Un importante scienziato è stato arrestato per contrabbando di oltre 100 piante di orchidee botaniche, dovrà pagare più di 100.000 sterline inglesi.
Si tratta del ricercatore farmaceutico Dr. Sian Lim, di 33 anni. Ha importato illegalmente in Inghilterra alcune orchidee rare, provenienti dalla Malesia sua patria di origine.
Questo comportamento si configura come fenomeno ricorrente fra gli orchidfili, ed è noto come ‘orchidelirium ‘, uno dei tanti aspetti del commercio illegale che minaccia l’estinzione in sito, di molte specie di orchidee.
Fra le piante sequestrate al Dr. Siam Lim è stata recuperata una specie che cresce solo in piccole quantità in una zona remota del parco nazionale di Sarawak – Malesia.
Altre sei piante – le più spettacolari del bottino – sono così rare che praticamente si stanno estinguendo in natura: la specie può essere trovata solo sulle pendici del monte Kinabalu sull’isola del Borneo.
Inoltre, due piante del gruppo sequestrato sono state scoperte solo nel 1997 nell’isola indonesiana di Sulawesi e sono già considerate estinte a causa della raccolta illegale. La loro rarità è tale che l’esperto del Kew Garden, incaricato alla classificazione ha ammesso di non averle mai viste prima.
Il Dr Lim è un collezionista di orchidee molto noto negli ambienti orchidofili internazionali, coltiva orchidee rare i due serre sistemate nel giardino della sua residenza di Putney, a sud ovest di Londra.
Era il 2 giugno 2004, quando gli ufficiali della dogana dell’aeroporto Heathrow, aprendo i bagagli del Dr Lim di ritorno da un viaggio in Malesia, hanno scoperto le orchidee, in quell’occasione egli dichiarava di aver raccolto 13 esemplari , ma non per scopi commerciali.
Il sequestro è avvenuto nell’aeroporto di Heathrow, il Dr. Lim in totale aveva con se 126 gli esemplari, tutti inclusi in “categoria A” del CITES, la cui commercializzazione è vietata.
Il Dr. Lim è stato arrestato nel 2006 ed ha scontato 4 mesi di carcere a “Isleworth Crown Courted”.
La sentenza del tribunale ha ordinato al Dr. Lim il pagamento di 110.331 sterline inglesi, quale ipotetico ricavo di un eventuale commercio delle piante sequestrate, oltre al pagamento 15.000 sterline per le spese sostenute dagli esperti del Kew Garden.
Qualora il Dr. Lim non intenda pagare dovrà scontare altri 3 anni di carcere.
Nota:
L’Italia ha aderito alla convenzione CITES , pertanto, dato per scontato che le importazioni e le esportazioni di orchidee sono regolate da apposite procedure doganali, la detenzione di specie incluse in appendice “A” del CITES (quasi tutte le specie di Paphiopedilum ad esempio) è soggetta a quanto previsto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente 8 gennaio 2002 – che prevede la tenuta di un “Registro di detenzione” per – chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo…
Da ciò si può dedurre che la detenzione di specie incluse in appendice “A” per mero scopo amatoriale non preveda l’obbligo della tenuta del registro in oggetto.
Scritto questo, in casi di acquisto di specie incluse in appendice “A”, ritengo comunque utile farsi fare una dichiarazione dal venditore, che ne certifichi la provenienza (il venditore, una volta ceduta la pianta deve spuntarla dal suo registro) .
Aerangis ellisii, Dendrobium cruentum, Laelia jongheana, Laelia lobata, Paphiopedilum spp., Peristeria elata, Phragmipedium spp., Renanthera imschootiana: queste sono le orchidee in appendice I del regolamento CITES. Il regolamento dice anche che è possibile commerciare comunque piccole piante nate da seme, anche in vitro, nonché il seme stesso, il polline. Il divieto è per le piante prese in natura. Ma quando io ho una pianta adulta come faccio a dimostrare che l’ho comprata piccola e cresciuta? Chi di noi non ha un Paphiopedilum? Eppure questo genere lo trovi anche al supermercato! Chi ci dà il certificato di provenienza?
Ciao
Alberto
Belle domandone quelle di Alberto, in sostanza il suo ragionamento non fa una grinza: sei tu il possessore della pianta e sta a te documentare la provenienza – sottolineo documentare – perché non sarà sufficiente sostenere verbalmente che il tuo fornitore è Tizio.
Quindi, chiunque è in possesso di pianta e/o animali inclusi in appendice “A”…uso il condizionale, dovrebbe farne denuncia alla Guardia forestale -Legge n.150 del 7/2/1992 .
Normativa italiana di riferimento
Legge n.150 del 7/2/1992 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) e successive modifiche;
Questa legge, con la sua entrata in vigore prevedeva la denuncia al Corpo forestale dello stato dell’eventuale possesso di animali e/o piante protette.
Poi, sono intervenuti altri decreti attuativi:
Decreti del Ministero dell’Ambiente del 19/4/1996 e del 26/4/2001 che comprendono l’elenco delle specie (animali vivi pericolosi) la cui introduzione sul territorio nazionale è vietata.
Questo decreto, fra l’altro prevede la tenuta del registro nei casi evidenziati sul post.
Pertanto, le specie protette dal CITES in possesso ante 92 dovrebbero essere state denunciate al corpo forestale dello stato….dopo il 1992, o sono provenienti da semine di laboratorio o si è in possesso di un documento comprovante la provenienza.
Questo a rigor di logica….poi basterebbe che la forestale riuscisse a controllare le importazioni commerciali: penso che il Paphiopedilum rothschildianum senza documenti della “signora Maria”ed anche il suo portafogli possano dormire sonni tranquilli, spero 😉
Guido
Non so se per le orchidde sia lo stesso che per gli animali, ma io che possiedo animali in cites sono in possesso del regolare registro di carico e scarico, sul quale anoto entrate ed uscite dal mio ” allevamento”.
Per ogni animale che possiedo devo essere in possesso di un pezzo di carta che ne attesti la regolare acquisizione, praticamente una denuncia di cessione.
Devo inoltre denunciare entro 10 giorni ogni nascita e caricarla nel registro e ogni qualvolta cedo un animale, anche scambiandolo o regalandolo devo produrre una documentazione che ne attesti la solita provenienza.
Trovarsi in casa con un esemplare senza documentazioni c’è solo da rischiare.
Siccome ho qualche conoscenza nel settore cerco di informarmi per quanto riguarda le orchidee e vi farò sapere.
Rimane il fatto che non si può essere in possesso di piante in cat A senza poterne dimostrare la provenienza, comunque legale.
Alberto
E se invece è una divisione di un amico, che a sua volta a ricevuto una divisione da un collezionista?
Che si fa? Il gioco delle scatole cinesi?
Credo che il problema lo ci si debba porre solamente se si ha intenzione di “vendere” le proprie piante….il mero scambio, o l’esposizione non credo siano contemplate, altrimenti addio collezionismo.
Ciao
Massimo
Qualora mi trovassi in possesso di una pianta in Cat. A e avessi la spiacevole visita della Guardia Forestale come posso giustificarmi? E’ vero che non ho l’obbligo del registro ma come giustifico che sono in possesso di quella specie? L’ho acquistata da un rivenditore? Non ho lo scontrino che lo dimostra. L’ho importata direttamente? Si va in galera oppure con una ammenda (salata) me la cavo. In pratica che rischio esiste quando si espongono orchidee anche al solo llivello amatoriale?
Alberto