Le dimissioni “VERBALI” rassegnate da 5 consiglieri su 9, il 10 luglio scorso a Maserada, seguite e reiterate da parte degli stessi soggetti con e-mail, al Presidente FIO, hanno fatto decadere il Consiglio stesso. Da allora la federazione risulterebbe priva di amministrazione ed inavalidata ad emettere qualsiasi deliberazione.
Quindi è dovere del Presidente, convocare una Assemblea straordinaria dei soci, propedeutica al rinnovo delle cariche direttive della Federazione Italiana Orchidee.
Ad avvalorare quanto scritto sopra interviene il comma 1 dell’Art. 36 del C.C.
L’art. 36, comma 1, c.c. prevede che: “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”.
Nel caso della Federazione Italiana Orchidee, in assenza di qualsiasi regolamento di funzionamento del Consiglio direttivo e di specifiche modalità che diano indicazioni a riguardo, sono da ritenersi leggittime anche le dimissioni verbali date in sede di dibattito consigliare, così come avvenuto nel caso di specie. Infatti, qualora l’accordo delle parti avesse previsto particolari formalità per le dimissioni (quali comunicazione verbale in occasione del Consiglio, comunicazione scritta o a mezzo A/R) il consigliere dimissionario dovrebbe necessariamente adottarle.
Nel caso di specie, l’istituto delle dimissioni non è stato espressamente regolamentato, preso atto che le dimissioni da consigliere sono una comunicazione recettizia, ossia che produce effetto nel momento in cui giunge a conoscenza del soggetto a cui era destinata (Consiglio), si deve ritenere che possa essere adottata qualunque forma che consenta di raggiungere tale scopo, compresa la comunicazione verbale.
Naturalmente sia il consigliere che l’associazione hanno interesse che vi sia una prova scritta delle dimissioni. Pertanto è opportuno che il Consiglio riporti in un verbale le avvenute dimissioni e, se il consigliere non è presente, gli trasmetta a mezzo A/R una comunicazione dell’avvenuta ricezione delle dimissioni.
Quindi le dimissioni verbali date in consiglio, opportunamente messe a verbale – pena omissione di atti dovuti da parte del verbalizzante – sono leggittime